TUR-IT:  Turismo Industriale Tematico

Quando il Turismo incontra le Imprese e quando le Imprese incontrano il Turismo

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Bozza di Contratto di Rete



DENOMINAZIONE
E' costituito un Contratto di Rete con denominazione Turismo Industriale Tematico (di seguito indicato come TurIT), ai sensi degli art. 4 ter e seguenti del D.L. del 10 febbraio 2009 convertito nella L. 9 aprile 2003 n. 33, modificate ed integrata con la L. 23 luglio 2009 n.99, con l’aggiunta del DL 31.5.2010 n.78 convertito nella L. 30.7.2010 n.122 negli articoli riferentesi al paragrafo 4.3. Tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue :

ART 1) OGGETTO
I Sig. rappresentati le Imprese, le Associazioni, gli Enti Territoriali facenti parti di TurIT, convengono di stipulare un Contratto di Rete e pertanto si obbligano a costituire una società, Impresa Rete TurIT, adibita a svolgere, per conto delle imprese, tutte le attività che vengono dettagliate specificamente nel Programma di Rete.

ART 2) OBIETTIVI STRATEGICI
Le parti convengono e dichiarano di perseguire, tramite il presente contratto, l’obiettivo di accrescere la propria capacità di vendita e di posizionamento sia sul mercato nazionale che internazionale, mediante attività di promozione delle proprie capacità produttive attraverso la creazione di un conveniente pacchetto turistico/industriale che abbini la parte ricreativa alla conoscenza delle realtà industriali del territorio. Tale conoscenza ‘de visu’ viene concretizzata attraverso visite a show-room tematiche permanenti, appositamente predisposte, che raggruppano più imprese-soci con prodotti e/o servizi omogenei o della stessa filiera produttiva. Le modalità di esercizio in comune descritte nell’articolo 1) dovranno essere pertanto orientate e funzionali al perseguimento dell’obiettivo convenuto.

ART 3) PROGRAMMA DI RETE E RISORSE
Il Programma di Rete rappresenta l’insieme delle attività e delle risorse che le imprese partecipanti al contratto, considerano in comune e oggetto del presente contratto. Le attività e le risorse non presenti nel seguente programma, sono intese dalle imprese partecipanti al contratto, come non facenti parte dell’oggetto né delle attività del presente contratto:

- Creazione pacchetti TurIT: la creazione, la promozione e la gestione di questi pacchetti turistico-industriali rappresentano il cuore delle attività della Impresa Rete. La creazione dei pacchetti rappresenta la prima fase di sviluppo. Saranno necessari gruppi di lavoro tra i vari soci con diverse professionalità che vanno dalla gestione della promozione turista (Agenzie) e della sua divulgazione nazionale ed internazionale, Operatori Turistici (Alberghi, Campeggi, B&B, Monasteri, etc.) e le Imprese con la loro offerta. Il pacchetto dovrà risultare, oltre che interessante, anche economicamente vantaggioso per il potenziale cliente, tale da indurlo ad una maggiore permanenza sul territorio. Il pacchetto sarà composto da due diverse parti, la parte turistica con l’elenco delle opzioni disponibili (esempio: Il Lago, Le Montagne di Lecco, i Sapori della Montagna, Fauna&Flora, etc.) e la parte Industriale con l’elenco delle possibili viste alle diverse show-room con eventuale visita ai siti delle imprese (esempio: Le Imprese della Lavorazione del Metallo, Carpenterie e Taglio Laser, Il mondo dell’Ottone, La Plastica e la Chimica, Il variegato mondo delle Minuterie Metalliche, Elementi di Fissaggio Veloce, Lavorazione del Filo Metallico, Meccanica di Precisione, Elettronica e Illuminazione LED, Il Design Industriale, etc.)

- Promozione pacchetti TurIT: l’ Impresa Rete si occupa della promozione dei pacchetti attraverso i canali più opportuni. La promozione dovrà inserirsi nei circuiti internazionali anche per l’avvento dell’Expo 2015.

- Gestione visite commerciali: l’ Impresa di Rete si occupa inoltre della gestione delle visite guidate attraverso opportuni accordi con gli operatori turistici e le imprese coinvolte.

- Follow-up: l’ Impresa di Rete potrà anche occuparsi del follow-up commerciale delle visite effettuate, mantenendo relazione con i clienti visitatori con lo scopo di attivare o maggiormente sviluppare il volume di affari con le imprese contattate.

- Partecipazione a bandi: l’Impresa Rete partecipa a nome di tutte le imprese del contratto a tutti i bandi, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali con lo scopo di raggiungere gli obiettivi strategici del presente contratto ed in base alle risorse economiche decise anno per anno dal Comitato di Gestione.

ART 4) OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI
Le imprese si obbligano :
- ad uniformarsi ai disciplinari ed ai regolamenti adottati dal Comitato di Gestione
- ad attenersi alle raccomandazioni del Comitato di Gestione ai fini dell’ottenimento degli obiettivi concordati nel Programma di Rete
- a rispettare i termini e gli obblighi derivati dall’attuazione dei progetti promozionali e di altre iniziative volte a favorire la commercializzazione dei prodotti

ART 5) FONDO COMUNE
Olrte a quanto convenuto nell’articolo che precede, le parti si obbligano ad eseguire i seguenti conferimenti in denaro :
- Azienda 1 …. Euro
- Azienda 2 …. Euro
- Azienda 3 …. Euro
- Azienda 4 …. Euro
- …………………………..

Dette somme dovranno essere corrisposte mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato TURIT entro e non oltre giorni “….” Dalla richiesta di versamento inviata dal Comitato di Gestione della rete tramite qualunque mezzo che assicuri la prova dell’avvenuto ricevimento. Ad integrazione del fondo comune, ogni contraente si obbliga a corrispondere annualmente una somma a titolo di contributo ordinario alle spese ordinarie di gestione della rete contrattuale. Il Comitato di Gestione deciderà anno per anno la quota da versare.

ART 6) COMITATO DI GESTIONE
L’attuazione del programma di rete è affidata ad un Comitato di Gestione (CdG) costituito da un rappresentante di ogni impresa partecipante. La durata del mandato è decisa all’atto della nomina. Possono essere nominati quali componenti del CdG solo le imprese partecipanti. Gli imprenditori individuali potranno farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale autenticata.

ART 7) ORGANIZZZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
Il CdG nomina al suo interno un Presidente, a cui sono indicate le funzioni di cui all’art. 2381 del primo comma c.c., nonché un Vicepresidente , che potrà agire in caso di assenza, impossibilità o inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del presidente, con le medesime funzioni. Il CdG può indicare una specifica persona, interna al comitato od esterna, per la gestione ed amministrazione del Contratto di Rete e per l’attuazione operativa del Programma di Rete in base alle specifiche deleghe/procure rilasciate dal CdG. La durata del mandato, la remunerazione dell’Amministratore ed il contenuto delle deleghe/procure saranno decise dal CdG all’atto della nomina dell’ Amministratore della Rete. Il CdG decide a maggioranza dei suoi componenti, calcolata per teste. Tutte le decisioni del CdG dovranno risultare da apposito verbale scritto dal Presidente o Vicepresidente e riportato in un libro vidimato.

ART 8) COMPITI E POTERI DEL COMITATO DI GESTIONE
Al CdG è espressamente conferito il mandato ad agire per conto delle imprese partecipanti al contratto, oltre che nei casi indicati nell’ art. 14, lett e, della legge citata in premessa, anche per qualsiasi atto sia necessario per l’attuazione del Programma di Rete, nel rispetto degli obiettivi sopra convenuti, e per dare esecuzione al presente contratto. Nel caso di assunzione di un Amministratore, il CdG decide e conferisce le deleghe/procure operative da assegnare all’ Amministratore e ne definisce gli ambiti di operatività.

ART 9) RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE CONTRAENTI
A coloro che sono nominati Presidente, Vicepresidente o Amministratore è conferito il potere di rappresentanza delle imprese partecipanti nei limiti previsti dal presente contratto per l’ attuazione necessaria del Programma di Rete.

ART 10) MATERIE RISERVATE ALLA DECISIONE DEI PARTECIPANTI
Qualora i partecipanti alla rete siano più di sette, gli stessi decidono a maggioranza calcolata per capi:
- in ordine all’approvazione di un rendiconto annuale della attività compiuta che dovrà essere redatto secondo le norme previste per il bilancio della s.r.l. e presentato dal CdG entro il mese di marzo di ogni anno con l’attività svolta entro l’anno solare precedente;
- in ordine all’approvazione di un bilancio previsionale, che dovrà essere presentato entro il 30 ottobre di ogni anno, e riferito alle attività che il CdG intende svolgere nell’anno solare successivo
- in ordine alla nomina dei componenti del CdG

Il presidente dovrà convocare tutti i partecipanti alla rete tramite comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, con invio di mail certificata PEC o qualsiasi altro mezzo che garantisca l’avventa ricezione almeno 15 giorni prima della adunanza.

ART 11) MODALITA’ DI DESIONE DI NUOVI PARTECIPANTI
Possono aderire al contratto nuove imprese, operatori turistici o Enti Istituzionali della provincia di Lecco. Chi intende aderire al presente Contratto di Rete deve presentare, ai sensi dell’ art. 1332 c.c., al CdG apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante con allegata la necessaria documentazione. Sulla domanda di ammissione delibera il CdG nella sua prima riunione utile. In caso di accettazione della domanda, il richiedente dovrà corrispondere un contributo al fondo nella misura deliberata annualmente dal CdG.

ART 12) RECESSO
Salvo quanto previsto dall’ articolo 5 del presente contratto, ogni partecipante può recedere liberamente con dichiarazione che deve pervenire al CdG entro il termine del 30 settembre di ogni anno, con efficacia dal 31 dicembre dello stesso anno. In caso di recesso non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti, né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.

ART 13) CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMNTO
In caso di inadempimento agli obblighi previsti negli articolo 4 e 5, il presente contratto si risolve rispetto alla parte inadempiente per decisione del CdG il quale dovrà preventivamente diffidare la parte ad adempiere antro il termine di 15 giorni. L’inadempimento di una delle parti non comporta in ogni caso la risoluzione rispetto alle altre parti. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti, né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti. Resta salva la facoltà del CdG di richiedere al partecipante inadempiente il risarcimento dei danni patiti dalla rete a causa del suo inadempimento.

ART 14) DURATA DEL CONTRATTO
Il Contratto di Rete cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2050

ART 13) MUTUO DISSENSO E CONDIZIONI RISOLUTIVE
Il Contratto di Rete può essere risolto preventivamente per muto dissenso dei partecipanti . Il presnete contrato è altresì soggetto alle seguenti condizioni risolutive , non retroattive, alternative fra loro :
- partecipazione al contratto di meno di tre imprese per effetto di recesso o di risoluzione per inadempimento di altri partecipanti;
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